Maxiammortamenti, il rebus dei coefficienti inferiori alla tabella

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  • 02/02/2017
di Roberto Lugano

L’agenzia delle Entrate ha fornito molte risposte sul tema della maggiorazione degli ammortamenti (si vedano anche i primi commenti sul Quotidiano del Fisco di ieri ).

Una delle questioni operative su cui si sono focalizzati i dubbi degli operatori riguarda il requisito dell’interconnessione del bene oggetto di investimento con il sistema aziendale. Su questo aspetto interviene una delle risposte dell’agenzia, che detta i primi criteri per circoscrivere la definizione di bene interconnesso. Le condizioni giudicate necessarie e sufficienti riguardano due aspetti: l’identificazione univoca del bene mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento riconosciuti (ad
esempio l’indirizzo IP); l’esistenza di scambi di informazioni con sistemi interni o esterni per mezzo di collegamenti documentati che seguono protocolli ufficialmente riconosciuti. Rimandiamo al contenuto letterale della risposta per l’individuazione, a carattere esemplificativo, di alcune specifiche tecniche.

A questo proposito va ricordato anche che la definizione di interconnessione e delle informazioni che deve contenere la dichiarazione dei periti che certificano questo requisito dovrebbero essere oggetto di un protocollo d’intesa tra Confindustria e il ministero dello Sviluppo economico (si vede in tal senso la nota di Confindustria del 22 dicembre 2016).

Il tema dell’interconnessione del bene è particolarmente delicato, dato che, come si evince anche dalla relazione governativa al disegno di legge, solo quando il bene diventa effettivamente connesso al sistema aziendale scatta la maggiorazione del 150% ai fini della deduzione degli ammortamenti. Negli esercizi in cui non è ancora avvenuta la connessione, saremo sempre in presenza di un bene agevolato, ma per il quale la percentuale di aumento sarà quella standard del 40 per cento.

Un altro tema che viene sviluppato riguarda la perizia giurata che deve essere redatta da esperti iscritti agli albi nel caso di investimenti in bene con valore superiore a 500.000 euro. Su questo aspetto, la risposta delle Entrate è piuttosto chiara: la perizia deve essere redatta per ogni singolo bene. A fini pratici, questo significa che ill superamento della soglia deve essere valutato per ogni singolo investimento. All’interno dello stesso programma di investimenti potranno, quindi,
convivere beni di costo unitario inferiore, per i quali la dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante della società, e beni che superano la soglia, per i quali si dovrà ricorrere al perito. Invece, nel caso in cui vi siano più beni di costo unitario superiore a 500.000 euro, seguendo le richieste delle Entrate occorrerà una perizia per ciascuno di essi. Si tratta di una moltiplicazione di adempimenti che in realtà poteva essere evitata, dato che nella maggior parte dei casi le imprese
ricorreranno allo stesso perito per la dichiarazione relativa a tutti i beni.

Infine, incrociando i contenuti delle due risposte che abbiamo richiamato, occorre sottolineare come sia delicato il caso in cui esistano beni industria 4.0 di costo inferiore al mezzo milione di euro. In questa situazione, infatti, il requisito dell’interconnessione deve essere certificato dal legale rappresentante della società, e quindi da un soggetto che avrà comunque bisogno di un supporto tecnico esterno per esprimersi compiutamente su aspetti che, nella maggior parte dei casi, esulano dalle sue competenze specifiche.

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