Il nuovo principio OIC 15
È online sul nostro sito alla sezione strumenti la guida monografica “I crediti” che esamina le recenti evoluzioni normative recepite dall’OIC 15. A partire dai bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2016, infatti, il D.lgs 18 agosto 2015, n. 139 ha introdotto nel Codice civile sostanziali novità. Per questo nel mese di dicembre 2016, l’Organismo Italiano di Contabilità è intervenuto aggiornando i principi contabili nazionali, tra cui quelli relativi ai crediti. Con la pubblicazione della nuova versione dell’OIC 15, il principio contabile in esame ha subito una serie di modifiche sostanziali rispetto al passato.
I principali aggiornamenti apportati all’OIC 15
- Nuove definizioni. L’OIC ha inserito una serie di definizioni tratte dai principi contabili internazionali che fanno riferimento ai concetti di costo ammortizzato, criterio dell’interesse effettivo, tasso di interesse effettivo, costi di transazione.
- Classificazione delle voci. La struttura del principio, coerentemente con la diversa disciplina applicabile, contempla la distinzione tra bilanci redatti in forma ordinaria, bilanci redatti in forma abbreviata ex articolo 2435-bis del c.c. e bilanci delle micro-imprese ex art. 2435-ter del c.c. in appositi sotto-paragrafi dei capitoli dedicati alla classificazione e al contenuto delle voci, alla rilevazione iniziale, alla valutazione successiva e all’informativa di nota integrativa.
- Rilevazione iniziale e valutazione. È stata recepita l’introduzione del criterio del costo ammortizzato ai fini della rilevazione e valutazione dei crediti. Inoltre, sono state dettate le regole conseguenti all’introduzione dell’obbligo previsto per i crediti di tenere conto del “fattore temporale” nella valutazione al costo ammortizzato. Da tale previsione discende il procedimento di attualizzazione dei crediti utilizzando il tasso di interesse di mercato in sede di rilevazione iniziale quando il tasso di interesse desumibile dal contratto o dall’operazione si discosti significativamente dal tasso di interesse di mercato, sempreché gli effetti dell’attualizzazione producano effetti rilevanti sul bilancio.
- Nota integrativa. È stata precisata l’informativa da inserire in nota integrativa per quanto riguarda le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria e abbreviata mentre per le micro imprese è stato previsto l’esonero di redazione della nota integrativa
La seconda parte dello strumento è relativa invece ai principi contabili internazionali