La società-contenitore non elude
Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano.
Testata: “Il Sole 24 Ore”.
L’ agenzia delle Entrate è intervenuta con tre risoluzioni (97/E del 25 luglio, 98/E del 26 luglio, 99/E del 27 luglio) sul delicato tema dell’abuso del diritto. In questi tre documenti vengono stabiliti principi di fondo molto importanti, commentati della circolare Assonime 20 del 3 agosto 2017, che si è soffermata anche su alcuni profili critici. Vediamo di riepilogare in modo organico la vicenda, focalizzando l’attenzione su quelli che possono diventare canoni di riferimento per le operazioni da porre in essere nel futuro.
Scissione e successiva cessione della società
La situazione tipica in cui l’ operazione di scissione viene concatenata con altri negozi giuridici è quella in cui è seguita da una cessione totale o parziale delle partecipazioni nella società scissa o nella beneficiaria. È il caso in cui viene operato uno spin off immobiliare a favore di una beneficiaria, seguito dalla cessione della società scissa in cui rimane l’azienda; in passato, numerosi interpelli hanno però riguardato anche il caso opposto, in cui a essere ceduta dopo la scissione era la società immobiliare. L’ orientamento dell’agenzia delle Entrate è sempre stato restrittivo: la creazione di una società “contenitore”, indipendentemente dal fatto che essa contenesse immobili, singoli beni o aziende, seguita dalla successiva cessione della maggioranza delle quote, era da considerarsi elusiva…