Registro con il dubbio-retroattività

Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Testata: “Il Sole 24 Ore”

Le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate dedicate ai profili elusivi delle operazioni di scissione (97E del 25 luglio e 98/E del 26 luglio 2017) non si sono soffermate solo sulle imposte sui redditi, ma  hanno affrontato anche il tema delle modalità di applicazione dell’imposta di registro. In particolare, si tratta di capire come valutare l’intera catena delle operazioni poste in essere e se è possibile riqualificare gli atti come cessione di azienda vera e propria in base all’articolo 20 del Testo unico del registro, esattamente come le interpretazioni ufficiali, suffragate dalla giurisprudenza, sostengono per il caso di conferimento di azienda e successiva cessione della conferitaria. Poiché le modifiche a questa norma contenute nel disegno di legge di bilancio 2018 non sembrano avere portata retroattiva, il problema è ancora attuale per tutte le operazioni poste in essere fino alla fine del 2017. I temi che si intrecciano spaziano dal rapporto tra norma anti abuso del diritto e norma specifica del registro alla applicabilità o meno di questa esposizione alle operazioni di scissione; sul tema, inoltre, registriamo anche l’intervento critico di Assonime (circolare 20 del 3 agosto 2017).

Applicablità della norma antiabuso

C’ è un punto sul quale convergono le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e la dottrina (Assonime in primis): la norma antiabuso è utilizzabile solo se alle singole fattispecie non possono essere applicate disposizioni specifiche, come stabilito dal comma 12 dell’ articolo 10-bis della legge 212/2000. Poiché un’operazione di conferimento (o di scissione) seguita da cessione delle quote viene riqualificata in cessione di azienda sulla base dell’articolo 20 del Dpr 131/86, ci si chiede se…

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUL NOSTRO ARCHIVIO.

Elia

About Elia