Trust: l’incognita tempo sull’imposta applicabile

Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Testata: “Il Sole 24 Ore

Il trust è un istituto flessibile che può essere utilizzato per vari scopi – si veda da ultimo Il Sole 24 Ore del 24 giugno – tra i quali spicca sicuramente quello della pianificazione successoria. Sotto questo aspetto, però, si è sviluppata una certa diffidenza a causa dell’incertezza dei profili fiscali: se infatti, da un lato, è stata definita la sfera delle imposte sui redditi, dall’altro non è chiaro come vadano applicate le imposte indirette (segnatamente l’imposta di donazione). Nel caso di utilizzo “familiare” di questo istituto, il trust viene istituito per segregare il patrimonio del disponente e per metterlo a disposizione di beneficiari che sono i suoi familiari. I momenti rilevanti in questo schema sono due: il trasferimento delle attività (liquidità, titoli, partecipazioni, immobili) al trust al momento della sua costituzione; l’attribuzione dei beni ai beneficiari al momento stabilito.

La tesi delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha da sempre sostenuto che il momento rilevante ai fini delle imposte indirette è il primo, ovvero l’attribuzione dei beni al trust. Nelle posizioni ufficiali, (circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008) questa tesi viene suffragata dalla considerazione che l’imposta di donazione si applica non solo ai trasferimenti veri e propri di ricchezza, ma anche alla iscrizione di vincoli di destinazione ai beni, cosa che avviene con la costituzione del trust. Il secondo momento (in cui i beni vanno ai beneficiari) diventa invece irrilevante sotto il profilo fiscale. Sulla vicenda si è formato un inevitabile contenzioso. in un primo tempo le pronunce della giurisprudenza hanno aderito alla tesi dell’amministrazione finanziaria…

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