Donazioni di quote: esenzione per il socio accomandante
Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Testata: “Il Sole 24 Ore”
La trasmissione del patrimonio familiare ha trovato nel patto di famiglia (articolo 768 bis e seguenti del Codice civile) uno strumento che viene sempre più utilizzato nella prassi, dato che consente di rendere definitivi (e cioè non soggetti a collazione e a riduzione) i passaggi generazionali che hanno per oggetto aziende o quote di società.
Sotto il profilo fiscale, il patto di famiglia costituisce un atto di donazione per cui, quando l’oggetto dell’accordo costituito da quote di società, valgono le regole dettate dal Dlgs 346/90 per questa ipotesi, compresa la possibilità di totale esenzione. Infatti, l’ articolo 3, comma 4 ter dispone l’esenzione da imposta dei trasferimenti partecipazioni a determinate condizioni: «Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’ atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso».
Nella risposta ad un interpello (risposta n. 913-6/2018), la Dre del Lazio ha recentemente affrontato una questione molto interessante: la possibilità di fruire dell’esenzione da imposta di donazione anche per le quote donate mediante un patto di famiglia da un accomandante di società in accomandita semplice. Il dubbio nasce dalla considerazione che la norma di esenzione, come abbiamo visto presuppone che i donatari proseguano l’esercizio dell’attività dell’impresa nel quinquennio successivo…