Risparmio d’imposta sospetto se la soluzione è artificiosa

Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano 
Testata: “Il Sole 24 Ore”

La valutazione dell’elusività di una serie di operazioni si basa, in primo luogo, sull’analisi delle ragioni perseguite dai contribuenti al fine di valutare se il risparmio d’imposta è da ritenersi indebito. Questa valutazione non riguarda solo il risultato che si vuole ottenere, ma anche la strada adottata per raggiungerlo; sotto questo profilo è necessario confrontare le soluzioni proposte dal contribuente con quelle che sarebbe ragionevole adottare, fermo restando che è sempre insindacabile la scelta di avvalersi, tra due ipotesi corrette, della strada meno onerosa dal punto di vista fiscale. Dall’analisi di recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate a interpelli, infatti, emerge chiaramente come le strade alternative debbano essere entrambe “fisiologiche” e non costruite in modo artificioso solo ed esclusivamente per beneficiare di una norma di favore.

Nella prima risposta (36 del 12 ottobre 2018) l’operazione oggetto di valutazione è una scissione parziale non proporzionale, motivata dal contrasto tra i soci a proposito della gestione dei beni dell’impresa (immobili locati a terzi). La scissione avviene a favore di quattro società beneficiarie, ognuna delle quali è posseduta integralmente da uno dei quattro soci della società, e i valori netti degli asset ricevuti dalle singole beneficiarie rispecchiano la proporzione tra le quote di partecipazione nella scissa. Le motivazioni dell’operazione sono basate sul conflitto tra i soci, mentre le quote delle nuove beneficiarie non sono in alcun modo destinate ad essere cedute a terzi: proprio queste considerazioni guidano la risposta dell’Agenzia, che conferma la non elusività dell’operazione, sottolineando il fatto che i beni rimangono in regime di impresa. Non è invece stata presa in considerazione, correttamente, l’esistenza di una alternativa più onerosa, e cioè l’assegnazione dei beni ai soci con conseguente effetto fiscale sia sulla società assegnante, sia sui soci assegnatari…

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