La definizione delle irregolarità formali

Il Tema del Mese di giugno 2019 riguarda l’articolo 9, commi da 1 a 8, del D.L. 119/2018 , rubricato “Irregolarità formali”, che interviene nell’ambito della c.d. Pace fiscale, prevedendo la possibilità per i contribuenti di definire, in via agevolata, errori ed irregolarità di natura formale. L’approfondimento a cura dei professionisti CLA Consulting analizza le disposizioni attuative della misura agevolativa contenute nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 15 marzo 2019 n. 62274 e i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare del 15 maggio 2019 n.11/E. Ecco l’introduzione al documento consultabile nella sua interezza nella sezione dedicata del nostro sito.

La definizione delle irregolarità formali è destinata a:

  • società di capitali e di persone;
  • ditte individuali;
  • professionisti;
  • privati contribuenti;
  • altri soggetti tenuti, in base a specifiche disposizione di legge, alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti.

L’articolo 9, comma 1 del D.L. 119/2018 individua l’ambito oggettivo di applicazione della definizione agevolata. I contribuenti possono definire le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse entro il 24 ottobre 2018, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e sulla liquidazione e sul pagamento dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte dirette (IRES e IRPEF) e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute e dei crediti di imposta. Secondo la circolare le “violazioni formali” sanabili sono quelle per le quali “il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi o massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione”.

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