Credito per la ricerca nel 2020: criteri Ue ed Ocse
Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Testata: Il Sole 24 Ore
La legge di Bilancio ha riscritto, per il periodo 2020, le regole del credito d’imposta per l’attività di ricerca delle imprese, prevedendo un beneficio differenziato per tre tipologie di spese: ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, altre attività innovative. Il primo compito degli operatori sarà identificare quali spese rientrano nelle diverse categorie, evitando di incappare nei disallineamenti di legge. Sul punto la legge è sintetica, ma i richiami alle regole sovranazionali forniscono un aiuto. Si tratta delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, per identificare le quali il legislatore ha richiamato alcuni passaggi della Comunicazione della Commissione Ue 198/01 del 27 giugno 2014. La norma annuncia un prossimo decreto Mise che fornirà ulteriori chiarimenti basati anche sulle definizioni contenute nel Manuale di Frascati (documento Ocse di riferimento). Nell’attesa del Dm, possiamo sintetizzare alcuni elementi:
- per ricerca fondamentale si intendono i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze, senza che siano previsti utilizzi commerciali diretti;
- per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata finalizzata ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da usare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
- per sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico si intendono l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. È un’attività sistematica tramite la quale si fruisce delle conoscenze acquisite con la ricerca e l’esperienza pratica per produrre conoscenze ulteriori…
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