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Tre percorsi possibili per le imprese nel passaggio al nuovo patent box

Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Testata: Il Sole 24 Ore

La maggiorazione del 110% si applicherà a partire dal periodo d’imposta 2021.
Ci sono casi in cui restano in vigore le vecchie norme o si seguono le transitorie.

La versione definitiva del nuovo patent box si applicherà solo a partire dal periodo d’imposta 2021: da quest’anno in poi, infatti, la deduzione maggiorata del 110% dei costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo prenderà il posto della precedente misura di detassazione di una quota del reddito imponibile.

Ci sono però diversi aspetti per i quali rimangono in vita le norme precedenti, oppure per i quali si applicano norme di carattere sostanzialmente transitorio contenute nell’articolo 6 del Dl 146/2021. Vediamo quali sono le diverse situazioni che si possono verificare:

  • Imprese che hanno già concluso un ruling
  • Imprese che hanno solo presentato l’istanza
  • Imprese che non hanno mai adottato il patent box

È inoltre da considerare un interpello di fine 2021 che muta le regole e penalizza chi ha chiuso tardi i ruling.Tra la presentazione dell’istanza di ruling e la sottoscrizione dell’accordo passa un considerevole arco di tempo: ad esempio, ci sono imprese che nel 2021 (prima del termine per inviare la dichiarazione dei redditi 2020) hanno chiuso accordi che partono dall’anno 2018.

 

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patent box

Nel Patent box chance di ripresa dal 2013 dei costi per la ricerca

Autore: Roberto Lugano
Testata: Il Sole 24 Ore

Le nuove regole del patent box si applicano a partire dal periodo di imposta 2021, non solo per il nuovo regime di deduzione maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo, ma anche – come confermato dalle risposte a Telefisco dell’agenzia delle Entrate – per la nuova possibilità di recapture dei costi sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti per la realizzazione di immobilizzazioni immateriali agevolate.

Ricordiamo preliminarmente che la legge 234/2021 ha introdotto la nuova regola nell’articolo 6, comma 10-bis, del Dl 146/2021. La norma prevede che «qualora in uno o più periodi di imposta le spese…siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale».

 

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Tax & Legal News – 07/2021

Le Entrate illustrano il tax rate del calcolo (previgente) per la CFC rule; Sono rivalutabili i beni immateriali mai iscritti in bilancio; Costo dedotto in più anni: il Fisco può rettificare l’importo originario anche dopo i termini di accertamento; Alle transazioni nazionali non si applicano mai le regole del transfer pricing; Nuove proroghe per versamenti e attività di riscossione; Un intervento di Assonime sulle DTA per crediti deteriorati.

Sono alcuni degli argomenti che trovate nel nuovo numero di Tax & Legal News, la newsletter di informazione fiscale e tributaria curata dei professionisti Cla Consulting. L’ultimo numero è consultabile liberamente, insieme a tutti gli arretrati, nella sezione dedicata.

Ecco l’indice completo:

Legislazione

  • Nuove proroghe per versamenti e attività di riscossione
  • Stabiliti i criteri per la notifica degli atti impositivi emessi entro il 31 dicembre 2020

Interpretazioni

  • Le Entrate illustrano il tax rate del calcolo (previgente) per la CFC rule
  • Sono rivalutabili i beni immateriali mai iscritti in bilancio
  • L’utilizzo delle perdite pregresse precede l’Ace
  • Nessun abuso nel conferimento di partecipazioni poi cedute dalla conferitaria
  • La riorganizzazione societaria permette il passaggio del patent box senza abuso

Giurisprudenza

  • Le Entrate illustrano il tax rate del calcolo (previgente) per la CFC rule
  • Sono rivalutabili i beni immateriali mai iscritti in bilancio
  • L’utilizzo delle perdite pregresse precede l’Ace
  • Nessun abuso nel conferimento di partecipazioni poi cedute dalla conferitaria
  • La riorganizzazione societaria permette il passaggio del patent box senza abuso
  • Costo dedotto in più anni: il Fisco può rettificare l’importo originario anche dopo i termini di accertamento
  • Sono da tassare integralmente i dividendi ai soci di società a base ristretta
  • La retrocessione dei beni al disponente del trust sconta le ipocatastali in misura fissa
  • L’opposizione alla scissione deve avere fondamenti concreti e specifici
  • Il rendiconto della società semplice segue le regole del bilancio
  • Alle transazioni nazionali non si applicano mai le regole del transfer pricing
  • Non è abusiva la cessione delle azioni proprie rivalutate
  • Cessione di beni o cessione di azienda: non si può applicare l’articolo 20 del TUR
  • Non è cessione d’azienda la compravendita di beni inidonei all’esercizio di attività d’impresa

Dottrina

  • L’OIC pubblica il documento interpretativo definitivo sulla rivalutazione
  • Da Assirevi le linee guida per la relazione al bilancio in deroga alla continuità
  • Un intervento di Assonime sulle DTA per crediti deteriorati
  • Assonime ritorna sul tema della trasmissione dei corrispettivi

 

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Il Decreto Rilancio

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 è dedicato alle misure per il rilancio dell’economia. Nel Working Paper che segue presentiamo una prima analisi delle varie disposizioni introdotte da questo provvedimento.

Il documento è suddiviso nelle seguenti sezioni:

  1. Sostegno finanziario alle imprese e ai professionisti
  2. Crediti di imposta per imprese e professionisti
  3. Crediti di imposta per i soggetti Irpef
  4. Interventi sulle imposte
  5. Proroga dei termini di pagamento e riscossione
  6. Proroga dei termini di accertamento e di notifica
  7. Altre misure fiscali

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Le proroghe del Decreto Rilancio

Il DL 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha disposto, tra le varie misure il rinvio dei termini di pagamento e di riscossione e la proroga dei termini di accertamento e di notifica previsti ai fini fiscali. È il Tema del mese di giugno 2020, l’approfondimento dei professionisti Cla Consulting che si può consultare integralmente (come tutti gli arretrati) nella sezione dedicata del nostro sito.

  • PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE

    • Versamenti fiscali previsti dal DL 18/2020 e DL 23/2020
    • Avvisi bonari
    • Accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e recupero dei crediti d’imposta
    • Rate da rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi versamenti
    • Cartelle di pagamento
    • Definizioni previste dal DL 119/2018
  • PROROGA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO E DI NOTIFICA ATTI E SOSPENSIONI

    • Differimento dei termini di notifica degli atti impositivi in scadenza entro il 31 dicembre
    • Differimento dei termini di notifica delle cartelle di pagamento
    • Termini di impugnazione del ricorso di primo grado e pagamento del contributo unificato
    • Cumulabilità dei termini di sospensione ai fini della presentazione del ricorso
    • Sospensione delle verifiche ex articolo 48-bis DPR 602/73
    • Differimento del periodo di sospensione della notifica di atti disciplinari
    • Sospensione dei pignoramenti su pignoramenti e pensioni
    • Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debiti iscritti a ruolo

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