Bonus aggregazioni anche in caso di pluralità di operazioni (ma con un solo attivo)
Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Testata:IPSOA Quotidiano
In base alla legge di Bilancio 2021, “indipendentemente dal numero di operazioni straordinarie realizzate”, le disposizioni relative al bonus aggregazioni “possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto”.
Questa formulazione lascia spazio ad alcuni dubbi interpretativi: come conciliare la presenza di più operazioni con la limitazione a una sola fruizione del beneficio per ciascun soggetto?
Al quesito ha risposto l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 57/E/2021: la stessa impresa può beneficiare dell’incentivo anche per più di un’operazione, il limite riguarda la partecipazione dell’attivo dell’impresa al calcolo del limite del 2%.
Una soluzione, quella adottata dall’Agenzia, che permette di rendere omogeneo il trattamento di operazioni identiche nella sostanza ma condotte in modo diverso, nonché di scongiurare comportamenti elusivi.
Con la risoluzione n. 57/E del 7 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento sul funzionamento pratico del bonus aggregazioni (art. 1, commi da 233 a 243, della legge n. 178/2020) nel caso di società che pongono in essere una pluralità di operazioni.
Riepiloghiamo preliminarmente le caratteristiche essenziali del bonus per poi vedere come si innestano le precisazioni dell’Agenzia.
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