Gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri
Gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri sono l’argomento del nuovo Strumento mensile a cura dei professionisti CLA Consulting, disponibile nella sezione dedicata del nostro sito.
L’articolo 2423, comma 2, del Codice Civile prevede che: “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio”. Inoltre, l’articolo 2424-bis, terzo comma, del codice civile specifica ulteriormente che: “gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza”. Nell’ambito della valutazione delle poste che compongono il bilancio d’esercizio, è quindi necessario verificare la necessità di rilevare delle passività potenziali attraverso lo stanziamento di un fondo per rischi ed oneri.
Di seguito l’indice completo del documento:
- Premessa
- Aspetti civilistici-contabili
- Aspetti fiscali